PRIVILEGI, ECC.

I numerosi privilegi concessi da Venezia alle Valli in cambio della fedeltà e della custodia dei confini
La Repubblica veneta, maestra di abile governo ai domini passati ed anche ai presenti, appena ricevette in dedizione la Schiavonia, le confermò gli antichi privilegi, ne aggiunse dei nuovi, se ne assicurò in questo modo la fedeltà illimitata; la volle quindi autonoma ed indipendente, e da ultimo si affidò ad essa pella custodia dei confini ob preservationem gentium barbarorum .

E pella storia e pello scopo della mia compilazione è necessario dimostrare tutti questi punti.

PRIVILEGI

Ducale 1455, 16 luglio, che conferma le lettere ducali 1450,15 novembre, ed esonera gli Slavi dalla contribuzione di legnami e di paglia per le navi, considerata conditione montanearum istarum et situ ac paupertate earum.
Simile 1464, 15 ottobre, che se in qualche lettera ducale fosse scritto esenti e non esenti, non s'intenda il secondo caso per la Schiavonia, se non quando verrà fatta espressa menzione di lei.
Simile 1492, 26 settembre, "nos illos exemptos conservari voluimus et mandavimus ab omnibus et gravedinibus et in hoc propositu magis atque magis perseveramus."
Dal Consiglio dei Dieci 1532, 17 maggio, commettente al Provveditore di Cividale di non permettere che gli uomini della villa di Landro vengano astretti ad alcuna fazione contro la forma dei loro privilegi.

Qui trascrivo la seguente ducale:
Andreas Gritti Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili et Sap...... Equiti de suo Mand. Locumten. Patriae Forijulii fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.
Li fidelissimi nostri Comuni et huomini delle Montagne et Convalle di Cividal di Friuli hanno mandato sui Nuncj alla nostra, con La supplicatione inclusa; per la quale come vederete si doleno d'esser eccessivam.e aggravati nella..... che li danno questi di Cividal di Friuli nella contributione dilli Sussidj p. noi imposta.
Onde desiderando nui, che essi nostri fidelissimi sieno sublevati di quel cargo, che li fosse indebitam.e imposto, habbiamo voluto, come essi ne richiedono, rimetterli a Voi, et vi comettemo che dobbiate (prendere?) sopra le cose contenute in La Loro supplica buona informatione et potendoli con giust.a sublevare sì come domandano, lo dobbiate far sì che i non habbiano a sopportar maggior peso di quello che debitante li spetta, come è mente et intention nostra et esibendovi...... servatis tamen servandis et citatis citandis.
Dat. in nro Ducali Palatio die 13 Januaris md. XI MDXXXVII.

In seguito al relativo Decreto 23 ottobre 1538, di Gabriele Venerio Luogotenente della Patria del Friuli, addì 29 stesso comparvero, "sedente Cl.mo Dom. Lucumtenente cum suo sp. D. Vicario in Logia Palatii Comunis Utini ad jura reddendum i Sindici de1le Convalli coi loro Procuratori e l'"excellente legum doctore "Tiberio Deciano loro Avvocato; e Filippo de Portis "interveniens pro comunitate Civitatis Austriae" col dottore Antonio Canussio. Iniziavasi così fra essi una Causa lunghissima, cui pose fine 1'autorità dogale colla conferma degli antichi privilegi.
Ducali 1550, 31 agosto; 1559, 10 marzo; l579, 12 settembre; e 1668, 21 marzo, le quali, tagliate tre Sentenze contrarie del Luogotenente della Patria, commettono "di non astringere gli abitatori delle Convalli a gravezze e di osservare le loro solite et antique immunità.
"Decreto 1622, 30 settembre, del Provveditore di Cividale che in base agli ordini del Senato "fa pubblicamente intendere come gli habitanti delle Convalli di Antro e Merso come dalla pub.ca munificenza vengono conservati esenti d'ogni dazio."
"De Mandato dell'Ill.mo S. Antonio Drigo per la Ser.ma Sig.a di Venezia al Prov.r di Cividal del Friuli e suo distretto - si fà sapere che gli Schiavi delle Valli di Merso et Antro non sono tenuti a pagar alcuna gabella per la condotta di animali che passeranno per questa città.
Li, 29 ~1bre 1633. Joseph Paccanieus Cane."

Ducale 1635, 19 maggio, che non sieno molestate le Convalli per il dazio carni col soldo per lira.
Simile 1635, 18 ottobre, che venendo le Convalli angariate per parte dei daziari, debbano le stesse versare solo Ducati 60 all'anno nella Cassa di Palma, esenti da ogni altro dazio per macina.
Simile 1636, 10 giugno, che accorda alla Schiavonia. 1'esenzione della Tansa.

Lettere presidenziali dell'Ecc.mo Senato 18 e 28 marzo 1642, che commettono non doversi molestare le Convalli per dazio acquavite.
1644, 21 giugno. - Dei Provveditori sopra li Feudi che esonerano i Comuni e Contrade suddetti " dall'obbligo "della Tansa ord.a dell' ecc.mo Senato."

Segue la pratica sull'esonero dal dazio del vino, interessante, perché dimostrava che il Governo veneto, pur di favorire gli slavi, non esitava ad esporsi al pericolo d'indennizzare i suoi appaltatori.
1648, 29 7mbris.
Presentate per Gregorium Galandam et Paulum Terlicar Syndicos Contradarum Audri et Mersi quibus... Illustrissimus Dominus Provisor mandavit exequi in omnibus suis partibus ut stat.
Magnifice, et Generose tamqu. fratri honorand.
Essendo seguita terminatione da preccessori nostri fin sotto li...... a favore delli poveri habitanti delle contrade d'Antro et Merso di cotesto Dominio mediante la quale essendo state laudate e confirmate alcune lettere d'essi habitanti e contro D. Nicolò Bataleo Datiaro della introdota de Vini nec non di D.a Zuanna Brateola parimente condutrice d'esso datio, stante la quale restò terminato che essi poveri habitanti non dovessero essere astreti da essi condutori al pagamento dei loro preteso Datio in virtù de loro antiquissimi privilegj et..... ad essi impartite dall'eccellentissimo Senato et in tutto come nella detta terminatione.
Hora si sono doluti avanti di noi detti esponenti che in onta espressa essa terminatione s'habbi fatto lecito essi condutori d'astringerli alla contributione e pagamento di esso Datio con loro notabilissimo danno e pregiudizio delle cose giudicate a loro favore havendogli indebitamente estorta summa considerabile di denaro cosa che non dovendosi tollerare per dignità del Colleggio nostro et per il dovuto sollievo delli predetti fideliss.mi nostri dicemo perciò a Vostra magnificenza che d'ordine nostro facci commettere alli sopradetti daciari et ad altri che fino ad hora presente gl'avessero cavati alcuna summa di danaro per detta Camera che illico et immediate debbano haver rest.° ad essi poveri habbitanti tutto il danaro ad essi indebbitamente levati, et ciò in pena di Duc. 200 per cadauno da esserli irremissibilmente levati et applicati alle presenti occorenze in caso d'innobedienza facendo Vostra Magnificenza che detta terminatione resti sotto 1'istessa pena in tutte le due parti esseguita, come sta e giace non permettendo che per ragione di osso Datio siano per ricever alcuna molestia, et così Vostra Magnificenza esseguirà et farà esseguire dandoci con suo aviso dell' esecutione et tote raccomandiamo.
Di Venetia a 15 sett.e 1648.
Alless.° Bollani ex 0011.0 Press.ti del Coli.0 de P. servizi ord.i del Senato.
Adì 29 setbre detto.
Fu fatto mandato in forme detto.

Riferì il Fante haver intimato a mg. Nicolò Bataleo, et donna Zuanna Brateoia per sua inteligenza et lasciatogli ivi.
Adì 29 sett.e 1648,
Comparse all'Offitio Domino Nicolò Bataleo facendo per nome de D. Francesco suo figliuolo, il qual non intendendo più essercitarsi nel Datio dell'ingresso del vino in questa Città, stante le lettere a lui hoggi intimate ad instanza degli habitanti di schiavonia in risposta delle quali disse non voler haver più alcun interesse nell'intrada sudetta, rinuntia il med.mo Datio protestando delle spese.

Adì 30 settembre 1648.
Comparse il sud.0 D. Nicolò Bataleo et fece riv.te inst.a, che non fosse datta risposta alle sopradette lettere, se prima non fosse sentite le sue rag.ni tanto avanti questa Ill. S.r Proveditor, quanto avanti 1'Ill.mo et Ecc.mo S.r Proved. General di Palma così prottestando salvis, instando in oltre, che detti Schiavi non possano condur dentro alcuna benchè minima quantità de vini se prima non daranno in flotta in questa Cancell.a la giusta quantità di volta in volta, et sic.

Adi primo 8bre 1648.
Comparse all'offitio il G. D. Nicolò Bataleo, et con ogni miglior si rimosse dalla contrascritta sua flotta di rimossione, riservandosi ricorrere d'avanti l'Illmo et Ecc.mo Signor General di Palma a far ogni preteso ricorso instando.

1660. adì 8 settembre
Avanti 1' ill.mo P. Prov.
... D. Franc.co Bataleo, Esatore deputato dell' Ill.mo et Ecc.mo sig. Prov. General di Palma come Giudice Delegato per il Datio delle Terre aliene con li Sindicj delle Convalli d'Antro e Merso citanti per il Bidello Pretorio come III. d.° Bataleo foce Instantia che circondota (?) la Citatione fosse licentiato con Tutte le spese.

Presente li Sindici delle Contrade sud.e non acconsentirono alle cose premesse et attesi li loro antichiss.mi privileggi..... et confermateli con doplicate lett.e degl'Ecc.mi sig. Presid.ti dei Corpo de XX Savij..... per l'essecutione delle lett.e et particolarmente di quella del 1659 con la conferma dei Mandato fattoli ingiongere 1'ano pass.° per le quali addimandarono che i S.ri Battaleo esatore del med.mo Dacio fosse Tenuto alla restitutione sì della Uva fatta levare a persona habitante nelle Convalli sud.e come del Denaro quale gli è stato dato da altri schiavi così Protestando.

Finalmente 1'Ill. Sig. Prov.r udite le parti ha confermato le lett.e 1659 dandogli essecutione in tutto come in esse con le spese Exibito Salario.

Nel frattempo e dopo continuarono a piovere altri privilegi o loro conferme.

1652, 5 ottobre. - Avogaresca esecutiva del Privilegio 1492. ed altri, per esenzione dalle gabelle "et ideo non sieno dette Convalli astrette al pagamento del dazio di soldi 15 per macello.

"1656, 3 giugno. - Lettere Presidenti Savi del Senato " che essendo le Convalli libere ed esenti da tutte le gravezze, debbano essere esenti anche dalla Tansa."

Quando gli Slavi venivano chiamati a Cividale per fazioni di guerra o d'altro, obbedivano, salvi però i loro privilegi.

Tanto risulta dal seguente documento.
Adì 20 luglio 1658.
Comparsero nell' Off.° della Prett.a Canc.ia S. Zorzi Zoberle et Francesco Chiacigh deputati, quello per la Contrada d'Antro, et questo per quella di Merso, et solenem.te in nome di tutti li Comuni schiavi delle loro Contrade protestorno che essendo stati comandati d'ordine di qsta Giust.a di comparire con tutti gl'huomini dalli anni 16, sino alli cianquanta, per dover esser li loro nomi descritti, non sapendo essi a che effetto, intendono bensì di corrispondere hora, et sempre à Pub.ci sapientiss.mi Decretti, ma protestano ancora di far ciò senza derogar quanto à Privilleggi in ampliss.ma forma concessili dalla Pub.ca Munificenza, in riguardo alla loro Povertà, et ai loro oblighi, instando annotarsi così, et in ogni altro miglior modo.

1658, 12 ottobre. - Parte dell'Ecc.mo Senato che "mantiene illese ed immuni le Convalli nei privilegi ed esenzioni, precipue in quelle del Decreto 26 settembre 1492. " 1658, 3 novembre. I Presidenti Savi del Senato ordinano che " in esecuzione della precedente 12 ottobre, non sieno molestate le convalli di chi si sia per qualsivoglia gravezza o altra imposizione."

1659, 26 maggio. - Decreto del Provveditor di Cividale Nicolò Bragadin con cui "commette ad Arminio Sandri Cavaglier nostro, che in pena di Ducati 25 dobbiate subito visto il presente notificare a tutti li vostri ministri, procurare di non aggravare li sudditi Schiavi, sotto quelle pene etc."

Simile 1659, 9 ottobre. - " Ad instantiam Comum Antri " et Mersi ampliamus in expositione amplissimorum privilegiorum..... " e conferma questi ultimi.

1660, 18 gennaio. - I Presidenti venti Savi del Senato dichiarano esecutive le precedenti con pena di Duc. 500 al Provveditore ed Esattori in caso di violazione.

1660, 8 febbraio. - Ducale di Domenico Contarini, con cui, sentito il Senato, conferma la Ducale del 1492.

1660, 13 settembre. - I venti Savi del Senato ordinano al Provveditor di Cividale " che sieno mantenuti i privilegi " delle Convalli infinite volte confermati dal Senato."

1663, 11 aprile. - Ducale di conferma della precedente, specie di quella del 1648 e che " li Populi d' Antro e Merso restano dichiarati liberi, immuni et esenti da ogni et qualunque gravezza."

1664, 9 gennaio. - Una ripetizione della precedente 1660, 18 gennaio.

1665, 21 gennaio. - Del Collegio dei Savi al Provveditor di Cividale proibente "che in modo alcuno sii inferita molestia alli sudetti habitanti ne dalli Sindici della contadinanza ne da qualunque altra persona in pena di Duc. 500 applicati all'arsenal nostro così alla Mag.za V. come alli Sindici, et altri che occorresse così che godino intieramente l'immunità concessagli dalla pub.a Grandezza."

1668, 14 dicembre. - Dei venti Savi, che esonerano le Convalh anche dalla contribuzione dei galeotti.

1674, 1 marzo. - Ducale conservativa di quella 1492 " sempre eseguita."

1715, 8 giugno. - Simile del Doge Giovanni Cornelio al Luogotenente Sebastiano Mocenigo di conferma dei privilegi delle Convalli d' Antro e Merso "assicurandoli in ogni tempo della pubblica prediletione et Patrocinio."

1722, 10 luglio. - Ordinanza degli Inquisitori di terra ferma che esenta le Convalli dal pagamento del Campatico.

1722, 28 agosto. - Ducale dichiarante non obbligate le Convalli a notificazione di beni nè a pagamento di Campatico nè di qualsivoglia gravezza.

1787, 7 aprile. - Ducale che per sempre toglieva il Campatico messo in vigore con altra del 1785.

SEPARAZIONE

1658, 12 ottobre. - Ducale che dichiara gli abitanti delle ripetute Convalli separati " non solo dal territorio "stesso di Cividale ma dalla Patria ancora."

1660, 8 febbraio. - Il Senato conferma che le Convalli debbano intendersi separate dal Territorio, Città e Patria.

1662, 2 marzo. - Lettere dei Presidenti venti Savi del Senato che richiamano le precedenti fino alla Ducale 1492, 22 settembre, e si pronunciano nello stesso senso.

1663, 11 aprile. - Ducale dichiarante la separazione "non solo da Cividale e suo territorio ma dalla Patria stessa."

1665, 29 gennaio. - Succitata del Collegio dei Savi colle identiche parole.

1715, 8 giugno. - Ducale simile.

1720, 13 gugno. - Il Doge Cornelio ordina al Luogotenente Mocenigo che sia accordata la implorata separazione dalla Città alle Convalli.

1788, 2 aprile. - Terminazione approvata dal Senato li 11 giugno di quell'anno e dimostrante che la Schiavonia "come una nazione diversa e separata dal Friuli" si governava da sè.

FEDELTÀ E CUSTODIA DEI CONFINI

La ripetuta Ducale 1492, 26 settembre, chiama gli Slavi "Fideles nostri incolae montanearum et convallium Civitatis Forijulii" e li rafferma nei loro privilegi "habito praesertim respectu quod ultra quod sunt personae pauperes, sunt etiam illi soli, qui suis laboribus et impensis curam et onus habent custodiendi angustias illorum passuum et tenendi ipsos in ordine et bene securos ob respectum gentium barbarorum."

Dopo un'interessantissima Causa agitatasi fra Cividale e la Schiavonia, uscì sentenza 1 luglio 1538 del Luogotenente Generale della Patria del Friuli, dalla quale stacco il seguente motivo: "et havendo principalmente questo rispetto che sieno quelli al tempo di guerra, che primi hanno a custodire quelli suoi passi et opponerli alle genti nemiche a questo Serenissimo domino, che volessero venire per quelle parti...... data cagione di molto perseverare nella buona mente et dispositione loro verso questo Ill.mo Stato, che cede e ritorna ancora a beneficio non "vulgare di Cividale et habitatori del piano."

Decreto 30 settembre 1622 del Provveditore di Cividale che ricorda "il servitio da loro prestato nella Guardia dei Passi confinanti con li Arciducali."

Un rapporto del Segretario sopra i feudi, approvato con Ducale 1628, 3 agosto, dice: "che tra li fedelissimi e svisceratissimi sudditi di S. S.tà devono annoverarsi gli huomini et habitanti delle Convalli et Contrade della Schiavonia detti di Antro et Merso...... confinanti con li Arciducali, quali in ogni tempo et occasione et specialmente nelli ultimi moti del Friuli hanno dimostrato con li petti et con sangue la vera fede et ardente divotione verso questo Ser.mo Imperio."

I passi guardati ai confini ed altri particolari risultano dal seguente Decreto 8 settembre 1655, di Gio. Alvise Falier, Provveditore alla Sanità di Cividal di Friuli:

In executivis di Lettere degli SS. Provveditori alla Sanità dell'indita Città dominante di Venezia del gno 4 corrente, ed a noi hoggi capitate: Com.mo alli Decani et Sindici dello Contrade di Antro e Merso ed a tutti quelli che si porteranno alla custodia delli passi del Puffaro, Luico, Clinaz, Clabuzzaro e S. Nicolò, che in pena della vita, non debbano admettere nè lasciar passare alli detti passi alcuna persona che venisse dalla città di Polonia, nell'Ongaria, dalla città di Vienna, l'Ongaria tutta d'Austria, Stiria et Carinzia tutta, nè con fedi nè senza fedi alla Sanità, come tampoco un mercante di qualunque sorte, trattandosi della propria salute; dovendo sotto la med.ma pena e maggiore, far erigere alli detti loghi li caselli; dovendo anco comodar il casone del Puffaro per comodo del Guardiano, che a tal effetto si manda al d.° passo; inoltre comettendo sotto la med.ma pena alli guardiani suddetti del Pulfaro, Clinaz, Clabuzzar, Luico e S. Nicolò, che capitando alcuna persona a d.e guardie, quelle non dovendo lasciar passare, nè dar transito, ma mandarle alla solita guardia del Pulfaro; e così intanto puntualmente doveranno essere mandadi giornalmente sotto d.a pena a d.i passi...... guardie che sieno buone et sufficienti.

Il Decreto 9 ottobre 1659 del Provveditor di Cividale ricorda i privilegi "ob onus custodiendi augustias illorum passuum, et tenendi ipsos in ordine suis laboribus et impensis."

La Ducale 1663, 11 aprile, li dice "fidelissimi Populi d'Antro e Merso situati appo l'Alpi e confinanti con li Arcìducali" e conferma i privilegi pella "costantissima fede et aggravi pesantissimi che sostengono di custodir unquam importantissimi passi in tempo di guerra e peste a proprie spese."

Da una Istanza 12 settembre 1666, di Mattia Urbanaz Sindico della Contrada di Merso della Schiavonia risulta che "dopo li detti privilegii sono registrate ancora al fol. 36 notta distinta dell'operazioni, e lo fecero al tempo della Guerra di Gradisca gli Habitanti di dette Contrade per ben allestir la difesa dei passi, con diversi mandati ed ordini, che pro tempore li sono, stando i bisogni, et le occorrenze di Peste o di Guerra stati dagli Ill,mi SS.i Proved.ri et Comunità rilasciati."

Decreto 21 ottobre 1670 del Provveditor di Cividale con cui "essequendo le Ducali dell'Ecc.mo Senato 11 settembre 1666 concedemo licenza a tutti quelli che s'impiegheranno nelle guardie ch'occorrono a' confini, e per diffondersi d'Animali Feroci di poter portare 1'Archibuggio lungho di giusta Misura nel solo però loro distretto et Territorio."

La Ducale 1715, 8 luglio conferma i privilegi delle Convalli d'Antro e Merso perchè "poste agli ultimi confini delle sterili montagne della Schiavonia nel distretto di Cividal del Friuli."

Da Istanza presentata addì 13 agosto 1722 dai rappresentanti d'Antro e Merso al Provveditor di Cividale risulta che gli Slavi con duecento uomini guardavano la lunghissima linea dei passi.

Ho visitato in questi giorni il passo di Luicco, che guarda la soggetta valle dell'Isonzo. In mezzo, la strada; da un lato, un'eminenza già coronata da un forte, e dall'altro il sito di guardia. L'illirico che mi accompagnava, mi mostrò lì vicino il leone di S. Marco a fianco dell'aquila imperiale, entrambi scolpiti nel masso del monte sino dal 1753 e religiosamente conservati, e mi raccontò che gli Slavi per turno venivano alla guardia coll'unico viatico di una focaccia di farina di grano turco cotta sotto la cenere (pinza).

Finalmente nel suo manoscritto il Tomasetig spiega come la più sopra citata Ducale 7 aprile 1787 fu emanata sulla esposizione "in lunga luminosa schiera delle marche gloriose di tante riportate ferite e del sangue sparso a difesa dello stato dai prodi abitatori, nelli famosi incontri di guerre e di barbare incursioni; e sulla dimostrazione che 1'unico tributo a cui la Schiavonia si riconosceva pronta e capace era quello della vita, e del sangue de' suoi generosi figli a pro dello Stato, ed in difesa dell'adorato suo Principe."

Carlo Podrecca - LA SLAVIA ITALIANA

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